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Sará a pagamento la Sanità per gli Italiani all’estero: cosí cambieranno le regole

È di questi giorni una notizia che sta decisamente animando il dibattito nel settore sanitario. La compagine politica di maggioranza avrebbe infatti proposto un disegno di Legge avente lo scopo di garantire a tutti gli italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), di mantenere i servizi tipici del nostro Servizio Sanitario Nazionale, pur da residenti all’estero, ma a fronte di un contributo economico annuale. Gli avversari politici non perdono tempo ed accusano che si tratterebbe solo di un escamotage per far cassa e salvare i conti del bilancio statale.

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Ma tornando alla sostanza, grazie al possesso della tessera sanitaria elettronica, chi decide di trasferirsi all’estero potrebbero continuare ad usufruire dell’SSN conservando il rapporto con il proprio medico di medicina generale (o del pediatra), con conseguente aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico, del piano di esenzioni per patologie, e del piano terapeutico con controllo anche sui farmaci essenziali. Come ricorderemo, infatti, ad oggi vigono regole sull’assistenza sanitaria degli italiani residenti all’estero che consentono, a chi rientra temporaneamente in Italia, di usufruire delle cure del sistema sanitario italiano solo per un massimo di novanta giorni.

Il testo del d.d.l. sulla sanità a pagamento per residenti all’estero

Il disegno di legge, composto di tre articoli, prevede il seguente precipitato normativo:

Art. 1. (Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE)

All’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli utenti iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), di cui all’articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono iscritti presso l’unità sanitaria locale presente all’interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali ». 2. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale nei confronti dei cittadini italiani che non risultino soggetti passivi dell’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è subordinato al versamento del contributo di cui al successivo articolo 2“.

Art. 2. (Contributo nazionale per l’assistenza sanitaria per i cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è indicato l’ammontare del contributo per l’accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani che non risultino soggetti passivi dell’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I cittadini minorenni iscritti all’AIRE sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purché almeno un genitore o il tutore legale abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1.

I cittadini maggiorenni iscritti all’AIRE, titolari di trattamento previdenziale corrisposto da enti previdenziali italiani, possono sottrarre l’importo del contributo di cui al comma 1 direttamente dall’ammontare del contributo previdenziale erogato.Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell’utente e la conseguente sospensione dell’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti.

La richiesta di accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge e la relativa rinuncia sono oggetto di richiesta, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In caso di rinuncia, l’accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali. Le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale erogate ai cittadini italiani non possono essere oggetto di richiesta di rimborso sanitario nella diversa nazione di residenza“.

Art. 3. (Disposizioni finali)

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo presso cui far confluire il versamento dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono specificate le modalità attuative per l’accesso al Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE“.

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