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IVIE: cos’è e come funziona

IVIE cos’è? Sentiamo spesso parlare di molti acronoimi che individuano tipi di tasse differenti. Con la sigla IVIE si intende che tutte le persone fisiche residenti in Italia, e che possiedono immobili all’estero a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Imposta sul Valore di quegli Immobili situati all’Estero (IVIE).

Cos’è quindi l’IVIE?

L’IVIE è l’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero.

I soggetti passivi dell’IVIE

L’imposta IVIE è dovuta da una pluralità di soggetti passivi, vediamoli uno ad uno.

Innanzitutto verseranno l’IVIE tutti i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo. Ed i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

Vanno considerati soggetti passivi ai fini IVIE anche i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali, ed i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).

Come funziona tassazione immobili all’estero

Innanzitutto vediamo qual è la base imponibile da prendere a riferimento per la corresponsione dell’IVIE. Quando si vuole comprendere nello specifico il valore degli immobili da prendere come riferimento ai fini IVIE va fatto uno studio peculiare delle istruzione dettagliate contenute nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012. In sintesi, questo valore cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile.

Per quanto riguarda infatti quei Paesi appartenenti all’Unione europea o comunque aderenti allo Spazio economico europeo (cioè Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

IVIE aliquota

In termini poi di aliquota fiscale vera e propria, consideriamo che dal 2024 l’aliquota è pari, ordinariamente, allo 1,06% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (infatti viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2. L’imposta non si applica per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la casa coniugale assegnata al coniuge, a condizione che tali immobili in Italia non risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’aliquota scende allo 0,4%, invece, per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Dall’IVIE è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

Infine, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito IRPEF (ex art. 165 TUIR).

Versamento IVIE

In fase di versamento dell’imposta si applicano le stesse regole previste per l’IRPEF, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW.

Il valore dell’immobile è costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.

A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2013 stabilisce, quale regola generale, che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW debba essere calcolato, per tutti i dati riportati nel quadro dichiarativo in esame, sulla base dei cambi mensili indicati nello specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi mensili agli effetti delle norme dei Titoli 1 e 2 del TUIR.

In caso di mancato versamento

Qualora di omettesse non solo il versamento ma anche la dichiarazione dei propri immobili situati all’estero, si contravverrebbe alla disciplina in materia di monitoraggio fiscale dei beni, con conseguente sanzione amministrativa di due tipi:

  1. dal 3% al 15% degli importi non dichiarati;
  2. dal 6% al 30%, se la violazione ha ad oggetto investimenti all’estero detenuti in paesi non collaborativi;

Qualora invece si parlasse solo di omesso versamento di imposta IVIE relativa a beni che comunque sono stati dichiarati dal contribuente si andrebbe incontro a semplice sanzione amministrativa da ritardato versamento pari al 30% del valore dell’imposta dovuta.

Ricordiamo infine che vi è la possibilità del ravvedimento spontaneo (cd. operoso), attivabile da parte del contribuente allo scopo di indicare immobili in precedenza omessi in dichiarazione dei redditi, mediante la disciplina ex art. 13, d.Lgs. 472 del 1997.

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