HomeTassazione e fiscalitàElenco paesi black list 2024

Elenco paesi black list 2024

Il cosiddetto elenco di paesi black list viene periodicamente aggiornato dalle istituzioni, ed ha lo scopo di individuare quelle nazioni straniere che non rispettano determinati requisiti di collaborazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate italiana.

La prima “black list” veniva individuata già dall’OCSE nel 1998, con la pubblicazione del rapporto “Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue”, basato su diversi parametri quali la presenza di pressione fiscale sulle imprese, trasparenza dei relativi sistemi legislativo ed amministrativo, ma soprattutto la sufficienza dello scambio d’informazioni tra stati finalizzato al tracciamento dell’evasione.

Lista paesi black list per l’Unione Europea

Dunque che cos’è la lista di paesi black list? Com’è intuitivo capire, non è altro che un elenco di paesi definiti più comunemente come “paradisi fiscali”. E non la si individua solamente a livello nazionale ma anche a livello comunitario il Consiglio dell’UE ne aggiorna periodicamente una, nella quale vi sono inseriti tutta una serie di paesi da considerarsi “non cooperanti” da parte di tutti gli stati facenti parte dell’UE.

L’istituzione di una blacklist è giustificata dall’UE al preciso scopo di rilevare eventuali rischi di abuso fiscale e concorrenza fiscale dannosa a livello sovracomunitario, e dunque che avviene al di fuori dei confini della propria giurisdizione. L’aggiornamento di tale lista avviene tendenzialmente ogni sei mesi, per una più rapida reazione ad eventuali fenomeni distorsivi emergenti possibile.

Attualmente tale lista del Consiglio UE vede indicati sedici paesi, ossia: Samoa americane, Antigua e Barbuda, Anguilla, Bahamas, Belize, Figi, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu. Da questa lista ne possono periodicamente essere tolti o aggiunti a seconda delle valutazioni di volta in volta poste in essere dalle istituzioni fiscali europee.

Lista nera paesi agenzia delle entrate

Per quanto concerne più da vicino noi italiani, il decreto ministeriale del 4 maggio 1999 ha istituito un’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista contenuta al medesimo D.M. Va comunque detto che vi sono poi ulteriori normative specifiche, che sostanzialmente “blacklistano” in maniera specifica anche pesi ulteriori rispetto a quelli già previsti nel citato D.M.

Onere della prova inverso: la presunzione di residenza

Ad esempio, se cambiamo residenza e ci iscriviamo all’AIRE (scopri la nostra guida su come iscriversi all’AIRE) per trasferirci in uno dei paesi black list individuati dalla Agenzia delle Entrate, opererà immediatamente una presunzione di residenza in Italia. Spetterà in itali casi dunque al contribuente dimostrare che effettivamente si è reciso ogni legame con la propria patria d’origine ed aver trasferito affari ed affetti in uno stato estero rientrante nella famosa black list.

È chiaro che un tale meccanismo alleggerisce notevolmente il carico di lavoro dell’Agenzia fiscale italiana nei casi di accertamenti verso quei soggetti emigrati in paradisi fiscali. Ogni difficoltà legata all’accertamento di tali situazioni viene infatti travasata direttamente in capo al contribuente, che dovrà attivarsi positivamente a dirimere ogni dubbio senza che lo debba fare -per l’appunto- l’Agenzia.

Elenco paesi black list: Agenzia delle Entrate 2024

Di seguito riportiamo tutti i paesi che ad oggi, nell’anno 2024, sono da considerarsi in “black list” per l’Agenzia delle Entrate. Sono ben 55, ed infatti proprio l’anno scorso la Svizzera è stata -con una decisione quasi storica- tolta dalla black list che ora andremo a leggere:

1 Alderney
2 Andorra
3 Antigua e Barbuda
4 Antille Olandesi
5 Aruba
6 Bahama
7 Bahrein
8 Barbados
9 Belize
10 Bermuda
11 Brunei
12 Costa Rica
13 Dominica
14 Emirati Arabi Uniti
15 Ecuador
16 Filippine
17 Gibilterra
18 Gibuti
19 Grenada
20 Guernsey
21 Hong Kong
22 Isola di Man
23 Isole Cayman
24 Isola Cook
25 Isole Marshall
26 Isole Vergini Britanniche
27 Jersey
28 Libano
29 Liberia
30 Liechtenstein
31 Macao
32 Malaysia
33 Maldive
34 Mauritius
35 Monserrat
36 Nauru
37 Niue
38 Oman
39 Panama
40 Polinesia Francese
41 Principato di Monaco
42 Sark
43 Seicelle
44 Singapore
45 Saint Kitts e Nevis
46 Saint Lucia
47 Saint Vincent e Grenadine
49 Taiwan
50 Tonga
51 Turks e Caicos
52 Tuvalu
53 Uruguay
54 Vanuatu
55 Samoa

Dal lato pratico, qualora si emigrasse in uno dei succitati paesi, e ivi si cominciassero attività economiche di qualunque ragione, bene: queste dovrebbero essere indicate in dichiarazione dei redditi e più specificatamente al quadro RW del documento fiscale in parola.

La white list

Come si suol dire, non c’è ombra senza luce, ed in effetti come esiste una black list, possiamo dire esista altrettanto una “white list”. Stiamo parlando in questo caso di una lista di paesi che -rispettando elevati standard di trasparenza e collaborazione internazionale a livello fiscale- entrano di diritto in un elenco individuato dal nostro D.M. del 17 gennaio 2017, che racchiude i cosiddetti “paesi amici”.

I paesi in white list sono davvero numerosi, e nonostante tutto li riporteremo qui di seguito per completezza: Albania, Alderney, Algeria, Anguilla, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Congo, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Curacao, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gibilterra, Giordania, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Israele, Jersey, Kazakistan, Kirghistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Montenegro, Montserrat, Mozambico, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.

Imposte sulle transazioni finanziarie

Per quanto concerne l’imposizione sulle transazioni finanziarie va tenuto presente che gli intermediari finanziari, localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti (ossia in black list), devono essere considerati dagli altri intermediari finanziari ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi.

Si potrà derogare alla precedente disposizione nel caso in cui vi sia una stabile organizzazione in Italia del soggetto delocalizzato, e che tale infrastruttura sia utile ad adempiere agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta. Gli elementi identificativi di tali soggetti verranno poi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate allo scopo di disapplicare la disposizione per gli intermediari in black list vista al capo precedente.

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