HomeDocumentazione & BurocraziaAIREMulta Iscrizione AIRE: Ecco cosa si rischia se non si è iscritti

Multa Iscrizione AIRE: Ecco cosa si rischia se non si è iscritti

Con la Legge di bilancio 2024, che è entrata in vigore il primo gennaio scorso, il Governo è intervenuto in materia di sanzioni per il caso di mancata iscrizione all’AIRE. L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino espatriato, e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle rappresentanze all’estero oltre che per l’esercizio di altri importanti diritti, tra cui il voto per corrispondenza per italiani all’estero durante le elezioni politiche e i referendum. Le principali modifiche introdotte dalla nuova Legge di Bilancio riguardano le sanzioni per la mancata iscrizione all’AIRE.

La multa per mancata iscrizione all’AIRE

A partire dal 2024, a modifica dell’articolo 11 della Legge 1228/1954, la nuova normativa prevede che i connazionali che trasferiscono la propria residenza all’estero senza procedere all’iscrizione A.I.R.E. entro il termine previsto di 90 giorni, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione, fino ad un massimo di 5 anni, ed è valevole per tutti i cittadini italiani residenti all’estero.

Chiaramente in ossequio al principio di irretroattività delle Leggi, le sanzioni in parola non possono essere applicate a fatti oggetto di comportamenti verificatisi nel periodo antecedente al primo gennaio 2024. Ogni adempimento relativo all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.

Per evitare possibili sanzioni e garantire il corretto adempimento degli obblighi, è fondamentale mantenere aggiornate le proprie informazioni anagrafiche, consultando le indicazioni disponibili sul sito internet del Consolato di appartenenza.

Adempimenti della PA ed eventuali riduzioni

Vengono inoltre previsti anche precisi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni che, acquisendo nell’esercizio delle loro funzioni “elementi indicanti una residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano”, si troveranno nell’obbligo di comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente. In questo modo si consentirà agli uffici preposti di adottare ogni opportuno provvedimento, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici quali la comunicazione di iscrizione all’AIRE.

È infine prevista anche un’eventuale riduzione della sanzione, pari ad un decimo del minimo (ossia 20 euro), nel caso in cui la comunicazione venga effettuata con un ritardo che non superi i 90 giorni e sempre che la violazione non sia stata già accertata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale notificazione). 

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